IMU

IUC Imposta Unica sulla Casa

L’Imposta unica comunale (IUC) congloba in sé tre componenti che non si escludono ma si sommano fra loro e, soprattutto, non abrogano o sostituiscono in alcun modo altre imposte locali che rimangono come titoli “in portafoglio”.

Le tre componenti della IUC sono:

Trattandosi di tre differenti imposte, ognuna ha regole di applicazione proprie e modalità di calcolo specifiche.

Pur essendo il comune l’unico ente a cui confluiscono i tributi contraddistinti dai diversi acronimi, possono essere diversi i tempi e le forme di pagamento e anche il gestore del tributo.

Le principali norme che uniscono sotto il medesimo ombrello questi tre differenti tributi, possiamo così riassumerle:

  • Per ogni tipologia di imposta, il comune deve redigere e approvare un proprio regolamento che si affiancherà al più generico regolamento della riscossione già predisposto per la fiscalità generale dell’ente locale. Attualmente i comuni stanno approvando un primo regolamento IUC che si compone di 4 capitoli: il primo per la parte generale e gli altri per i diversi tributi.
  • Con questi regolamenti vengono stabilite le regole con le quali i cittadini dovranno pagare le imposte locali (ad esempio, stabilendo le date entro le quali dovranno essere eseguiti i versamenti e i minimi annuali sotto i quali l’imposta non è dovuta) e i limiti entro i quali il consiglio comunale dovrà, annualmente (generalmente prima dell’approvazione del bilancio di previsione), approvare le aliquote dei tributi e le eventuale detrazioni e riduzioni.
  • Ogni anno, quindi, per ogni tributo, potremo avere differenti aliquote di imposta.
  • Una norma particolare che riguarda TASI e IMU obbligherebbe i comuni ad approvare le aliquote rimanendo nel tetto massimo delle aliquote previste per l’attuale IMU, ossia il 10,6 per mille. Questa norma, contenuta nella Legge di Stabilità approvata per il 2014, è stata subito modificata dal primo decreto legge del governo Renzi e, per quest’anno, i comuni possono sforare il tetto sopra indicato di uno 0,8 per mille (l’aliquota massima di IMU e TASI insieme, diventerà perciò il 11,4 per mille).
  • Per tutti i tributi che si ritrovano sotto l’acronimo IUC, le imposte sono corrisposte in base a tariffe/aliquote definite per anno solare ognuno dei quali coincide con un’autonoma obbligazione tributaria.
  • Al comune compete l’attività di accertamento, che può avvenire anche mediante l’invio di specifici questionari ai contribuenti e finanche prevedendo ispezioni da parte di personale debitamente autorizzato ma con preavviso di almeno 7 giorni.

Rimangono attive alcune altre imposte più o meno velate come

  • L’addizionare regionale e l’addizionale comunale all’IRPEF, che incideranno complessivamente per circa il 2% del reddito complessivo del contribuente.
  • E poi continueremo a pagare il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, come la TARI, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo del tributo (cioè paghiamo un tributo calcolato su un altro tributo e più alto è il primo tributo – quello comunale – più alto sarà il secondo tributo, come se ci fosse correlazione fra i servizi erogati dalla provincia e i costi dei comuni per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani!).
  • Dove è stata introdotta, l’imposta di scopo in base a quanto disposto dall’articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall’articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
  • L’imposta sulla pubblicità e per l’occupazione degli spazi pubblici e tutta una serie di altre imposte “minori”, che verranno conglobate in quella che sarà chiamata Imposta comunale secondaria che, approvata con l’art. 11 del decreto legislativo 23 del 2011, doveva entrare in vigore nel 2014 ma che è stata prorogata al 2015.

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