Regolamento UIL Veneto

(in conformità all’art. 17 Statuto UIL Veneto)

APPROVATO DAL CONGRESSO CONFEDERALE REGIONALE DEL 21-22 LUGLIO 2022

Art. 1 – Modifica sede

Art. 2 – Unioni sindacali di categoria

Art. 3 – Strutture di servizio e Coordinamenti

Art. 4 – Doveri degli iscritti e degli aderenti

Art. 5 – Il Congresso Confederale Regionale

Art. 6 – Il Consiglio Confederale Regionale: elezione e composizione

Art. 6 bis – L’Assemblea Confederale Regionale: elezione e composizione

Art. 7 – L’Esecutivo Confederale Regionale

Art. 8 – La Segreteria Regionale

Art. 9 – Il Segretario Generale Regionale

Art. 10 – Il Collegio Regionale dei Revisori

Art. 11 – Il Collegio Regionale dei Probiviri

Art. 12 – I Coordinatori provinciali

Art. 13 – Cariche con il beneficio dell’accredito figurativo dei contributi previdenziali

Art. 14 – Patrimonio

Art. 15 – Natura di ente non commerciale della UIL Veneto

Art. 16 – Autonomia amministrativa e responsabilità

Art. 17 – Gestione straordinaria

Art. 18 – Poteri di firma

Art. 19 – Rispetto degli Statuti

Art. 20 – Provvedimenti disciplinari

Art. 21 – Recesso dagli accordi di seconda affiliazione

Art. 22 – Scioglimento

Art. 1 – Modifica sede

La modifica della sede della UIL Veneto all’interno del Comune di Venezia costituisce oggetto di delibera dell’Esecutivo Regionale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 2 – Unioni sindacali di categoria

Per quanto possa occorrere, al fine di individuare i soggetti e le strutture aderenti alla UIL ed operanti all’interno della Regione Veneto, si dà atto che:

  • sono attualmente Unioni sindacali di categoria affiliate alla Confederazione UIL: la FENEALUIL – Federazione nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno; la UILA – Unione Italiana Lavori Agroalimentari; la UILCA – Unione Italiana Lavoratori del Credito, Esattorie e Assicurazioni; la UILCOM – Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione; la UILFPL – Unione Italiana Lavoratori della Federazione Poteri Locali; la UILM – Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici; la UILP – Unione Italiana Lavoratori Pensionati; la UILPA – Unione Italiana Lavoratori della Pubblica Amministrazione; la UILPOSTE – Unione Italiana Lavoratori Postelegrafonici; la UILRUA – Unione Italiana Lavoratori della Ricerca, Università, AFAM; la UILSCUOLA – Unione Italiana del Personale dell’Istruzione; la UILTEC – Unione Italiana Lavoratori del Tessile, Energia e Chimica; la UILTEMP – Unione Italiana dei Lavoratori in somministrazione, Co.Co.Co, Co.Co.Pro., Partite IVA e Autoimpiego; la UILTRASPORTI – Unione Italiana Lavoratori dei Trasporti; la UILTuCS – Unione Italiana Lavoratori del Turismo, Commercio e Servizi;
  • la UIL riconosce, altresì, i Sindacati di Polizia e degli operatori delle Forze dell’Ordine;
  • altre Unioni sindacali di categoria potranno essere riconosciute in futuro dalla Confederazione nazionale quali affiliati alla UIL.

Art. 3 – Strutture di servizio e coordinamenti

In conformità al disposto dell’art. 4, 3° comma del vigente Statuto nazionale UIL, la UIL Veneto si avvale, all’interno del territorio regionale di sua competenza:

  • delle seguenti strutture di servizio:
  • l’Istituto di Tutela ed Assistenza ai Lavoratori (ITAL), patronato per l’assistenza e la tutela socio-previdenziale dei lavoratori, dei pensionati e dei cittadini in Italia e all’estero;
  • il Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAF) per l’assistenza fiscale degli iscritti ed interventi collegati;
  • l’Associazione per la Difesa e l’Orientamento del Consumatore (ADOC) per la tutela dei consumatori;
  • l’Unione Nazionale Inquilini, Ambiente e Territorio (UNIAT) per le tematiche della casa e del territorio;
  • i Centri di ascolto contro il mobbing e lo stalking, strumenti di intervento contro tutte le violenze;
  • l’Ufficio H, servizio di prima assistenza informativa aperto a tutti i cittadini con disabilità e alle loro famiglie;
  • la UIM, Unione Italiani nel Mondo;
  • l’ADA, Associazione per i Diritti degli Anziani.
  • dei seguenti Coordinamenti:
  • il Coordinamento Pari opportunità / Politiche di genere, per l’individuazione, la verifica e l’attuazione delle politiche di genere;
  • il Coordinamento dei Lavoratori dell’Artigianato UIL, per l’organizzazione dei lavoratori dell’artigianato e la Associazione Sicurezza;
  • il Coordinamento Italiano Quadri (CIQ), per l’organizzazione della UIL tra i quadri nelle Categorie lavorative.

Art. 4 – Doveri degli iscritti e degli aderenti

Tutti gli iscritti e gli aderenti hanno il dovere di:

a)           versare regolarmente le quote di iscrizione;

b)           contribuire al raggiungimento degli scopi della UIL Veneto e della UIL, anche mediante la partecipazione attiva alle azioni di lotta, alle manifestazioni, agli scioperi decisi dagli organismi competenti della Confederazione;

c)           osservare lo Statuto UIL Veneto, lo Statuto UIL, i Regolamenti e le delibere adottate dagli Organi di entrambe le strutture associative;

d)           non promuovere e/o partecipare ad altre organizzazioni e/o soggetti di carattere sindacale non promossi dalla UIL e a questa contrapposti;

e)           non assumere, nell’esercizio di funzioni direttive all’interno di qualsiasi delle strutture associative a qualsiasi livello, decisioni contrastanti con le deliberazioni e gli indirizzi di politica sindacale assunti sia dai competenti organi confederali che dagli organismi consiliari delle varie strutture associative della UIL Veneto e della Confederazione UIL.

I dirigenti, quadri, funzionari e operatori di qualsiasi struttura della UIL Veneto e degli Enti affiliati alla Confederazione UIL nazionale non possono promuovere od utilizzare per sè e per gli iscritti alla UIL, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste nel presente Statuto, Enti, Associazioni, Studi professionali e/o Centri di servizio o Istituti analoghi che svolgano attività in concorrenza con quelli promossi dalla UIL, tranne che  nel campo della formazione ,per il quale ci si può avvalere di realtà formalmente affiliate alle categorie.

Eventuali inadempienze al divieto posto nel precedente comma pregiudicano gli interessi all’Organizzazione sindacale UIL e costituiscono violazione sia del presente Regolamento che dello Statuto del quale esso è attuazione, nonché dello Statuto e del Regolamento confederali e saranno passibili dei provvedimenti disciplinari in essi rispettivamente previsti.

Art. 5 – Il Congresso Confederale Regionale

Il Congresso Regionale è formato da un numero, non superiore a 250 – salve diverse future indicazioni più restrittive di fonte Confederale – di delegati aventi diritto di voto, eletti dalle assemblee precongressuali e dai Congressi Provinciali e/o Regionali delle Unioni di Categoria operanti nel Veneto, nonché costituiti, ove non eletti come delegati, dai membri della Segreteria Regionale e dell’Esecutivo Regionale uscenti.

Hanno inoltre facoltà di intervenire senza diritto di voto, ove non eletti come delegati, i membri del Consiglio Regionale uscenti.

Il Congresso Regionale, elegge fra i propri membri il Presidente e, in occasione di ogni riunione, il Segretario che, con il Presidente, redigerà e sottoscriverà il verbale.

Il Congresso Regionale elegge, altresì, tra i propri membri, l’Ufficio di Presidenza, il Comitato per la verifica dei poteri, il Comitato degli scrutatori.

Il Congresso Regionale elegge, infine, i delegati al Congresso Confederale della UIL.

Il Congresso regionale delibera senza alcun quorum costitutivo, a maggioranza semplice dei componenti con diritto di voto, presenti personalmente.

A maggioranza dei due terzi dei componenti con diritto di voto, il Congresso Regionale delibera la modifica dello Statuto Regionale.

Il Congresso Regionale è convocato in via ordinaria dal Segretario Generale Regionale su delibera del Consiglio Regionale all’esito della convocazione del Congresso Confederale della UIL ed in caso di decadenza del Consiglio Regionale, del Collegio dei Revisori Regionale e del Collegio dei Probiviri Regionale.

Il Congresso Regionale è, altresì, convocato in via straordinaria dal Segretario Generale Regionale ogni altra volta che ciò sia deliberato dal Consiglio Regionale con una maggioranza dei due terzi dei suoi componenti o sia stato richiesto per iscritto da almeno un terzo degli iscritti alla UIL residenti ed operanti in Veneto.

Art. 6 – Il Consiglio Confederale Regionale: elezione e composizione.

In conformità ai criteri di composizione previsti dal Regolamento di Attuazione allegato allo statuto della UIL nazionale, si precisa quanto segue.

Il Consiglio Regionale è composto da un massimo di 151 componenti, tutti eletti dal Congresso Regionale nella sua prima riunione.

In conformità al disposto dell’art. 4.3 del vigente Regolamento di Attuazione dello Statuto UIL, nella elezione dei componenti del Consiglio Regionale, il Congresso deve tener conto in modo equilibrato della diversità di genere che, tendenzialmente, deve essere proporzionale al numero delle iscritte e degli iscritti nelle varie categorie del territorio regionale e garantire una rappresentanza delle diverse età anagrafiche.

Sempre in conformità alla citata disposizione del Regolamento Confederale, la designazione come componenti del Consiglio Regionale da parte del Congresso Regionale deve essere garantita a:

i Responsabili Regionali di tutte le strutture UIL indicate nell’art. 3 del presente Regolamento;

il Presidente del Collegio dei Probiviri Regionale;

il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti Regionale;

il Presidente del Comitato Regionale INPS di designazione UIL; (ove presente).

Il residuo dei componenti previsti, una volta assicurate le predette designazioni preferenziali, dovrà essere ripartito garantendo che il 70% sia eletto nell’ambito dei componenti del Congresso delegati dai Congressi Regionali e/o Provinciali delle Unioni di Categoria, mentre il residuo 30% sarà eletto su proposta dalla Segreteria Regionale in carica al momento della convocazione del Congresso stesso.

Sempre in conformità al disposto dell’art. 4.3 del Regolamento di attuazione dello Statuto Confederale, nella composizione del Consiglio Regionale, a nessuna categoria può essere consentito di ottenere un numero di eletti superiore al 30% del totale dei componenti.

Nel caso in cui un componente del Consiglio Regionale venga per qualsiasi motivo a cessare dalla carica, gli altri rimasti in carica, nel corso della prima riunione successiva all’evento, provvedono alla sostituzione del componente venuto a mancare, scegliendo altro delegato al medesimo Congresso che lo ha nominato, in applicazione delle stesse regole di cui sopra, tenendo, quindi, conto della provenienza del componente cessato.

Il Consiglio Regionale può provvedere a tale sostituzione, nei limiti di una percentuale massima del 30 % del numero massimo di componenti di cui al primo comma del presente articolo, con deliberazione adottata a maggioranza di due terzi. Nel caso in cui si presenti la necessità di superare tale percentuale di nominati in cooptazione, il Consiglio Regionale decade, previa delibera in ordine alla convocazione straordinaria del Congresso.

Alle riunioni del Consiglio Regionale hanno facoltà di partecipare senza diritto di voto e con funzioni consultive i componenti del Collegio Regionale dei Probiviri, i componenti del Collegio Regionale dei Revisori dei conti, i componenti del Comitato Regionale e dei Comitati Provinciali INPS di designazione UIL, i componenti dei Comitati Consultivi Provinciali INAIL designati dalla UIL.

Art. 6 bis – L’Assemblea Regionale Confederale: elezione e composizione

  • L’assemblea Regionale Confederale è composta dai componenti, tutti eletti dal Congresso Regionale, con voto palese, separato e successivo rispetto a quello per la nomina elezione del Consiglio Confederale Regionale.
  • Nella elezione dei componenti dell’Assemblea Regionale, il Congresso deve tener conto in modo equilibrato della diversità di genere che, tendenzialmente, deve essere proporzionale al numero delle iscritte e degli iscritti nelle varie categorie del territorio regionale e deve garantire la rappresentanza dei territori.
  • La designazione come componenti dell’Assemblea Regionale da parte del Congresso Regionale deve essere garantita a tutti i componenti del Consiglio Confederale Regionale come nominati per effetto del precedente art. 6.
  • In aggiunta ai componenti del Consiglio Confederale Regionale dovranno essere eletti a membri dell’assemblea, sempre nell’ambito dei componenti del Congresso, altrettanti delegati dei Congressi Regionali delle unioni di Categoria quanti ne sono stati eletti a membri del Consiglio stesso; la loro scelta dovrà essere effettuata sulla base degli stessi criteri seguiti per la elezione a membri del Consiglio.
  • Nel caso in cui un componente dell’Assemblea Regionale venga per qualsiasi motivo a cessare dalla carica, non è prevista la sostituzione.

Art. 7 – L’Esecutivo Confederale Regionale

In conformità ai criteri di composizione previsti dal Regolamento di Attuazione allegato allo statuto della UIL nazionale e dovendosi tenere conto della concreta articolazione delle strutture esistenti all’interno della Regione Veneto ed in particolare della assenza di Camere Sindacali Territoriali, si precisa quanto segue.

L’Esecutivo Regionale è formato:

  • dal Segretario Generale
  • dai componenti della Segreteria Regionale;
  • dal Tesoriere Regionale;
  • dai 9 Segretari Generali Regionali delle categorie da ritenersi “maggiormente rappresentative”, in quanto aventi il maggior numero di iscritti all’interno della Regione Veneto;
  • dalla Responsabile regionale del Coordinamento Pari Opportunità – Politiche di genere;
  • dai 7 coordinatori provinciali, eletti dal Consiglio Regionale.

Ai fini dell’applicazione dei criteri di designazione di cui al quinto comma, si precisa che:

  • trova applicazione un principio di unicità rappresentativa, in virtù del quale l’eventuale incarico di coordinatore provinciale o quello di Segretario Generale Regionale di una categoria o quello di componente della Segreteria Regionale, ove si cumuli nello stesso soggetto, attribuisce al medesimo un’unica legittimazione, non delegabile, a partecipare all’Esecutivo;
  • nel caso in cui uno o più dei Segretari Generali Regionali delle nove categorie “maggiormente rappresentative” vengano eletti dal Consiglio Regionale all’interno della Segreteria della UIL Veneto, il diritto ad essere designati all’interno dell’Esecutivo si trasferisce e dovrà essere riconosciuto, anziché ai predetti Segretari, a quelli delle categorie con il maggior numero di iscritti immediatamente successive alle prime nove.
  • Le Categorie non comprese nei punti precedenti saranno ognuna rappresentata nell’Esecutivo da altrettante donne, indicate dalle Categorie stesse e facenti parte del Consiglio confederale regionale.

L’Esecutivo Regionale è presieduto dal Segretario Generale Regionale.

Ai lavori dell’Esecutivo Regionale possono partecipare senza diritto di voto e con funzioni consultive, ove già non designati dal Consiglio, il Responsabile regionale del Coordinamento dei Lavoratori dell’Artigianato, i Responsabili Regionali del CAF e dell’ITAL, il Presidente dei Revisori dei conti effettivi, il Presidente del Collegio Regionale dei probiviri.

Art. 8 – La Segreteria Regionale

La Segreteria Regionale, eletta dal Consiglio Regionale, è formata da un numero di componenti variabile da 4 a 6, compreso il Segretario Generale Regionale.

I componenti diversi dal Segretario Generale sono eletti dal Consiglio Regionale su proposta del Segretario Generale e, come quest’ultimo, rimangono in carica per il medesimo periodo di durata del Consiglio Regionale e decadono insieme con esso.

Alle riunioni della Segreteria Regionale partecipa il Tesoriere Regionale.

Tra le questioni aventi carattere d’urgenza devolute alla deliberazione della Segreteria Generale a sensi dell’art. 8, lett. e) dello Statuto UIL Veneto, devono intendersi inclusi:

  1. i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 20 del presente Regolamento e le gestioni straordinarie di cui all’art. 17 del predetto regolamento, in tutti i casi nei quali, per l’adozione di tali provvedimenti, in considerazione della gravità della situazione e del pericolo di danno per l’Organizzazione, non sia possibile attendere la convocazione dell’Esecutivo regionale;
    1. la delibera di nomina di un Reggente che, in attesa delle decisioni degli organi deputati, assuma la responsabilità della UIL Veneto nei casi in cui il Segretario Generale della medesima, per gravi motivi, anche di salute, fosse nell’impossibilità di svolgere il proprio ruolo.

Tra i compiti statutari della Segreteria di cui all’art. 8 lettera d) dello Statuto UIL Veneto deve intendersi inclusa l’autorizzazione – su proposta del Tesoriere Regionale – di piani di investimenti e di spese correnti, necessarie a sopperire ai bisogni organizzativi e di svolgimento dell’azione politico-sindacale dell’Associazione;

Tra i compiti statutari della Segreteria di cui all’art. 8 lettere b) e d) devono intendersi inclusi:

  1. l’autorizzazione della presentazione all’Esecutivo Regionale dei rendiconti consuntivi e dei bilanci preventivi annuali predisposti dal Tesoriere Regionale;
  2. l’autorizzazione al Segretario Generale Regionale, di disporre di una carta di credito (prepagata o operante sul c/c intestato alla UIL Veneto) ovvero di un bancomat (con addebito sul c/c intestato alla UIL Veneto) e di effettuare prelievi e/o pagamenti, debitamente rendicontati, mediante tali strumenti;
  3. la redazione di un Regolamento dei rimborsi spese da sottoporre per l’approvazione all’Esecutivo Regionale;
  4. la creazione di un organo ufficiale di stampa della struttura associativa, anche di natura telematica, in ordine al quale, il Direttore Politico dovrà essere il Segretario Generale pro-tempore, mentre il Direttore responsabile potrà essere liberamente nominato dalla Segreteria Regionale;
  5. la deliberazione della gestione amministrativa straordinaria ad acta di qualsiasi delle strutture indicate negli artt. 2 e 3 che precedono, gestione che si concretizza nella nomina di un Commissario straordinario per la sola gestione amministrativa di dette strutture; in tale ipotesi, al Commissario ad acta saranno attribuiti pieni poteri amministrativi; il medesimo risponderà del suo operato all’Organo consiliare della struttura commissariata ed alla Segreteria generale della UIL Veneto; la gestione straordinaria potrà avere una durata massima di sei mesi e, salvo casi eccezionali, sarà rinnovabile una sola volta.

Art. 9 – Il Segretario Generale Regionale

Ferme le ordinarie attribuzioni del Tesoriere Regionale, ogni pagamento, con la sola esclusione di quelli previsti al precedente art. 8, sesto alinea, lettera b), ed ogni altra operazione estintiva di obbligazioni a carico della UIL Veneto possono essere effettuati solo a firma congiunta del Segretario Generale Regionale e del Tesoriere.

Il Segretario Generale Regionale sottopone annualmente all’approvazione dell’Esecutivo Regionale la propria relazione sull’attività svolta nell’anno precedente dalla UIL Veneto e sullo stato dell’organizzazione, al fine di rimetterla, entro il mese di giugno, alla discussione ed approvazione del Consiglio Regionale.

È in facoltà del Segretario Generale Regionale disporre, se autorizzato da conforme delibera della Segreteria Regionale, di una carta di credito (prepagata o operante sul c/c intestato alla UIL Regionale) ovvero di un bancomat (con addebito sul c/c intestato alla UIL Veneto) ed effettuare prelievi e/o pagamenti, debitamente rendicontati, mediante tali strumenti.

Art. 10 – Il Collegio Regionale dei Revisori

Il Collegio Regionale dei Revisori è formato da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso Regionale tra soggetti che non ricoprano cariche in alcuna articolazione della UIL Veneto e nei confronti dei quali non ricorra alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all’art. 1399 cod. civ., disposizione cui viene data applicazione pattizia alla fattispecie (intendendosi sostituire la figura del revisore a quella del sindaco e la carica di segretario generale della associazione a quella di amministratore della società).

Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente.

Il Presidente del Collegio ed almeno uno dei revisori supplenti devono essere iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nel registro dei revisori legali dei conti.

I componenti del Collegio hanno facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Regionale.

Il Presidente del Collegio ha facoltà di partecipare senza diritto di voto alle riunioni dell’Esecutivo Regionale.

Art. 11 – Il Collegio Regionale dei Probiviri

In conformità ed ai fini di attuazione della disciplina contenuta nello Statuto UIL Veneto e nel Regolamento di attuazione dello Statuto UIL, si precisa quanto segue.

  1. Il Collegio regionale dei Probiviri consta di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti eletti dal Congresso regionale tra soggetti che non ricoprano cariche in alcuna articolazione della UIL Veneto, e dura in carica per il medesimo periodo di durata in carica del Congresso che lo ha eletto.
  2. Il Collegio Regionale dei Probiviri ha sede e si riunisce presso la Segreteria Generale della UIL Veneto, ove devono essergli indirizzati i ricorsi.
  3. Il Collegio è tenuto a costituirsi entro trenta giorni dalla data della sua elezione in sede congressuale e ad eleggere entro tale termine, al proprio interno, il Presidente.
  4. La prima riunione per l’elezione del Presidente è convocata e presieduta dal componente più anziano di età.
  5. Le riunioni del Collegio Regionale dei Probiviri sono validamente costituite quando è presente la metà più uno dei suoi componenti. Ogni decisione è assunta a maggioranza dei presenti, salvo quanto precisato alla successiva lettera m).
  6. Il Collegio Regionale dei Probiviri è competente ad esaminare i ricorsi presentati avverso provvedimenti disciplinari assunti dall’Esecutivo Regionale o da quest’organo ratificati, ove assunti in via d’urgenza dalla Segreteria Regionale della UIL Veneto.
  7. I ricorsi indirizzati al Collegio vengono trasmessi prima possibile al Presidente del Collegio dalla Segreteria Regionale, unitamente al provvedimento impugnato, a tutta la documentazione presa in esame dall’Esecutivo Regionale e/o dalla Segreteria stessa ai fini della adozione del provvedimento e da una nota informativa redatta dalla Segreteria sui fatti che hanno determinato l’adozione del provvedimento e sugli eventuali riscontri probatori.
  8. Al Presidente è attribuita la funzione esclusiva ed inappellabile di accertare preliminarmente la competenza del Collegio e la tempestività ed ammissibilità del ricorso, verificando il rispetto dei requisiti di cui alla successiva lettera l). All’esito di tale verifica, il Presidente, entro trenta giorni dalla data in cui la Segreteria Regionale gli ha fatto pervenire il ricorso e la relativa documentazione, può trasmettere al ricorrente comunicazione succintamente motivata di incompetenza del Collegio o di inammissibilità, anche per intempestività, del ricorso. Ove, invece, ritenga il Collegio competente ed il ricorso ammissibile, il Presidente deve disporre la convocazione del Collegio, comunicando agli altri componenti, mediante avvisi inoltrati a mezzo PEC o per posta elettronica o per fax, con un preavviso di almeno cinque giorni, ridotti a due in caso di urgenza, la data e l’orario della riunione del Collegio; unitamente alla convocazione deve essere trasmessa copia del provvedimento impugnato.
  9. La prima riunione del Collegio per l’esame di ogni ricorso deve essere fissata dal Presidente per una data non successiva ai sessanta giorni dalla data in cui ha ricevuto il ricorso e deve essere comunicata anche al ricorrente, al fine di consentirgli, se lo ritiene opportuno, di essere sentito personalmente nel corso della riunione.
  10. Nel ricorso, debitamente sottoscritto, il ricorrente, a pena di inammissibilità del ricorso, deve indicare i propri dati anagrafici completi e il luogo in cui elegge domicilio ai fini dell’invio di ogni comunicazione da parte del Collegio, nonché, ove possibile, un indirizzo PEC o comunque di posta elettronica o un numero di fax, ove ricevere le comunicazioni; sempre a pena di inammissibilità: al ricorso deve essere allegata copia del provvedimento impugnato; in tale atto, il ricorrente deve, inoltre, specificare in maniera analitica, comprensibile ed esaustiva – non essendo ammesso il deposito di altre memorie – la propria versione dei fatti, le ragioni procedurali e/o di merito, le disposizioni asseritamente violate, nonché i mezzi di prova, sui quali si fonda l’affermata illegittimità del provvedimento. Il ricorso, corredato dai relativi documenti, deve pervenire alla Segreteria Regionale a mezzo Racc. AR ovvero a mezzo PEC, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione al ricorrente del provvedimento impugnato.
  11. All’esito dell’esame del ricorso, al termine della prima riunione, il Collegio può deliberare un rinvio dell’esame al fine di convocare il ricorrente, nonché il titolare di qualsivoglia altro organo interessato alla vicenda che ha dato luogo al provvedimento, onde sentirli personalmente ed acquisire ogni informazione necessaria o anche al fine di richiedere ad altri soggetti l’acquisizione di atti o documenti o di informative scritte; può, altresì, deliberare il rinvio, anche al solo fine di approfondire la valutazione degli atti acquisiti o per la mancanza del numero dei componenti necessario ai fini costitutivi. Non possono essere disposti più di due rinvii, ogni volta per un massimo di trenta giorni. All’esito del secondo rinvio, ove il Collegio continui a non essere validamente costituito, la decisione può essere assunta anche dal solo Presidente.
  12. All’esito dell’esame e degli eventuali approfondimenti istruttori, il Collegio decide per l’accoglimento o il rigetto del ricorso. La relativa decisione, succintamente motivata e sottoscritta dal Presidente e dal relatore o da un altro componente del Collegio, se relatore sia il Presidente o anche dal solo Presidente nel caso di decisione assunta soltanto dal medesimo, deve essere depositata presso la Segreteria Regionale e spedita al ricorrente con Racc. AR nel domicilio da lui eletto nel ricorso entro sessanta giorni dall’ultima riunione del Collegio.
  13. Di ogni riunione del Collegio deve essere redatto un verbale da sottoscriversi dal Presidente e da almeno un componente.
  14. Tutti i termini di cui sopra restano sospesi dal 1° al 31 agosto di ogni anno, nonché durante la celebrazione del Congresso Regionale e nei trenta giorni successivi necessari per l’insediamento del nuovo Collegio Regionale dei probiviri.
  15. La decisione del Collegio Regionale dei probiviri è inappellabile. Nel caso di accoglimento del ricorso il provvedimento impugnato perde immediatamente efficacia e nessun nuovo provvedimento può essere adottato in relazione ai medesimi fatti. Il Collegio può anche decidere l’adozione di un provvedimento meno grave di quello impugnato.

Art. 12 – Coordinatori Provinciali

I Coordinatori Provinciali, la cui istituzione è stata prevista dall’art. 20 Statuto UIL Veneto, rappresentano la Uil Veneto nella propria provincia. Sono eletti dal Consiglio Confederale Regionale su indicazione del Segretario Generale.

Essi sono incaricati a titolo fiduciario del coordinamento dell’attività della UIL Veneto sul territorio di rispettiva competenza; più specificamente, ma senza pretesa di esaurirne, con la specificazione che segue, i relativi compiti, essi si occupano, limitatamente al proprio ambito provinciale e in stretto raccordo con la Segreteria Regionale:

  1. di sostenere i Sindacati di categoria e di assisterli nella elaborazione delle piattaforme contrattuali aziendali, settoriali e territoriali, nonché nel corso delle trattative e nelle azioni di lotta;
  2. di attuare le politiche sindacali e le decisioni organizzative assunte a livello regionale;
  3. di perseguire l’attuazione e l’erogazione dei servizi e di promuovere ogni iniziativa di politica sociale;
  4. di promuovere ed organizzare le azioni necessarie per la difesa dei diritti di iscritti ed aderenti;
  5. di coordinare la presenza della UIL anche nelle battaglie civili, nel volontariato, nella cooperazione, nella formazione, nelle attività di servizio;
  6. di diffondere la presenza organizzata della UIL sul territorio, coinvolgendo le categorie e realizzando e stimolando iniziative di proselitismo;
  7. di intrattenere i rapporti con le istituzioni, con le associazioni datoriali e con le organizzazioni sindacali confederali territoriali;
  8. coordinamento e cura delle sedi (gestione e manutenzione) in stretto raccordo con il Segretario regionale organizzativo.

Art. 13 – Cariche con il beneficio dell’accredito figurativo dei contributi previdenziali

Dirigenti sindacali in aspettativa, distacco o cumulo di permessi; accredito figurativo dei contributi previdenziali e contribuzione aggiuntiva.

In conformità a quanto previsto dall’art. 3 del D. Lgs. n. 564/1996 e dall’art. 31 della legge n. 300/70, per “carica sindacale … efficace ai fini dell’accreditamento della contribuzione figurativa”, agli effetti del presente Statuto, si intende qualsiasi incarico sindacale che comporti l’appartenenza a qualsivoglia delle  Strutture e degli organi disciplinati nella presente parte Seconda, con particolare riferimento – ma senza che ciò possa comportare esclusione delle ipotesi qui non espressamente previste – alle cariche di: Segretario Generale, di Tesoriere, di Componente della Segreteria, di Componente del Consiglio, di Componente dell’Esecutivo, di Componente del Collegio dei Revisori, etc.

In conformità alla Circolare n°129 INPS, si allega al presente regolamento attuativo, il regolamento sulla contribuzione aggiuntiva in favore di dirigenti sindacali in aspettativa, distacco o cumulo di permessi.

Art. 14 – Patrimonio

Il patrimonio della UIL Veneto potrà essere costituito da beni mobili ed immobili, nonché da partecipazioni anche in altre associazioni o soggetti societari, svolgenti attività immobiliare, di prestazione di servizi, di formazione o di qualsivoglia altra natura.

La UIL Veneto trae le risorse economiche per lo svolgimento della propria attività da:

  1. quote associative comunque denominate versate dagli iscritti;
  2. proventi derivanti dalle attività istituzionali, dai servizi prestati agli associati e dal sistema delle contribuzioni bilaterali confederali;
  3. rendite del patrimonio e beni acquisiti mediante il reinvestimento del patrimonio;
  4. contributi, eredità, erogazioni liberali, lasciti e donazioni di privati;
  5. proventi delle attività partecipate.
  6. Le quote associative sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Gli iscritti non possono chiedere la divisione del patrimonio, né pretendere in caso di recesso la restituzione di quanto versato.

Art. 15 – Natura di ente non commerciale della UIL Veneto

A conferma della non commercialità dell’attività esercitata a servizio dei lavoratori, dei pensionati e dei cittadini ad essa associati o aderenti ed al fine di usufruire del regime fiscale stabilito dalla legge per le associazioni sindacali e di categoria, la UIL Veneto si conforma alle seguenti prescrizioni:

  • divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, anche in caso di recesso dell’associato o di scioglimento dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;
  • obbligo di devolvere gratuitamente il patrimonio dell’Associazione in caso di scioglimento, per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
  • obbligo di redigere e ad approvare annualmente il rendiconto della gestione, al quale assicurare visibilità pubblica.
  • Al rendiconto consuntivo annuale della gestione patrimoniale ed economica dell’Associazione – formato dal Tesoriere regionale, da questo presentato, previo esame da parte della Segreteria regionale, all’Esecutivo regionale e da questo approvato – viene assicurata visibilità pubblica.

Art. 16 – Autonomia amministrativa e responsabilità

La UIL Veneto è amministrativamente autonoma dalle altre strutture associative della Confederazione UIL e risponde esclusivamente delle obbligazioni assunte dai propri organi rappresentativi.

La UIL Veneto, di fronte a terzi ed in giudizio, risponde, pertanto, unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale e, nei limiti dei poteri di firma a lui attribuiti, dal Tesoriere Regionale; essa non risponde, invece, delle obbligazioni assunte a qualsiasi titolo e causa, direttamente o indirettamente, dalle unioni sindacali di categoria affiliate alla UIL, dalle strutture di servizio operanti nella Regione Veneto, dalla Confederazione Nazionale UIL e da qualsiasi struttura e/o entità di ogni ordine e grado ad esse afferente e/o aderente o dalle persone che agiscono in loro nome e conto.

I rapporti di natura amministrativa o gli interventi di natura finanziaria disposti dalla UIL Veneto a favore di altre strutture costituiscono attività di assistenza prestata senza assunzione di corresponsabilità con le medesime.

Tutte le unioni sindacali di categoria e le strutture di servizio operanti nella Regione Veneto ed associate alla UIL sono vincolate a garantire che:

  1. la contabilità sia tenuta in modo efficiente e secondo criteri di chiarezza e trasparenza;
  2. ogni rappresentante di unione sindacale di categoria o di struttura predisponga e sottoponga all’approvazione dell’Organo competente, nei tempi previsti dallo Statuto della stessa, il rendiconto consuntivo e il preventivo di spesa.

È fatto divieto alle strutture di servizio operanti nella Regione Veneto ed associate alla UIL e, per esse, ai loro rappresentanti, di contrarre obbligazioni in misura eccedente le risorse finanziarie di competenza delle medesime.

Il rappresentante di ogni unione sindacale di categoria o struttura di servizio operante nella Regione Veneto ed aderente alla UIL sarà responsabile anche nei confronti di terzi – congiuntamente con il patrimonio della associazione – degli obblighi derivanti da norme di legge o di natura pattizia (primi fra tutti, quelli fiscali e previdenziali), afferenti l’attività da essi svolta in nome e per conto della struttura medesima.

I rappresentanti delle predette strutture, in via di regresso nei confronti della struttura sindacale da essi rappresentata per le obbligazioni assunte in violazione alle disposizioni che precedono, saranno comunque tenuti a rimborsarla per tutte le sopravvenienze passive che a detta struttura dovessero derivare per effetto di atti ed omissioni agli stessi imputabili (quali, sempre a mero titolo esemplificativo, il mancato assolvimento ad oneri fiscali e previdenziali).

17 – Gestione straordinaria

Ad ulteriore precisazione dei provvedimenti di cui all’art. 7, lett. h) dello Statuto UIL Veneto, si precisa quanto segue.

L’Esecutivo Confederale Regionale, a maggioranza dei due terzi dei presenti, può disporre lo scioglimento degli Organi di tutti gli enti, associazioni e istituti promossi dalla UIL e indicati al precedente art. 3, preposti alla gestione di qualsivoglia struttura di servizio a beneficio degli iscritti ed aderenti alla UIL, ove ricorra anche uno soltanto dei seguenti casi:

  1. assenza o mancato o inadeguato funzionamento di un organo dirigente protrattosi per oltre due mesi;
  2. gestione della struttura contraria ai principi di democrazia sindacale e partecipazione che ispirano il presente Statuto;
  3. incapacità di eleggere gli organi direttivi;
  4. accertate irregolarità amministrative di particolare gravità e/o rilevanza economica;
  5. esistenza di un’azione che sia percepibile anche all’esterno dell’Organizzazione di appartenenza come contrastante con gli indirizzi approvati dagli Organi statutari della UIL Veneto o della Confederazione UIL e tale da provocare disorientamento, disgregazione e/o danneggiare il prestigio e l’immagine dell’Organizzazione;
  6. mancato rispetto degli indirizzi adottati dagli Organi statutari collegiali della UIL Veneto nell’ambito di vertenze sindacali di carattere nazionale o di altre situazioni o eventi di analoga rilevanza politico-sindacale;
  7. convocazione del congresso senza il rispetto delle norme statutarie;
  8. mancata conformazione alle disposizioni contenute nel presente Statuto in tema di bilanci e privacy.

Avverso la deliberazione dell’Esecutivo Regionale, è proponibile, entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento, ricorso inappellabile al Consiglio Regionale.

Nei casi di cui al primo comma del presente articolo, con delibera sempre dell’Esecutivo Regionale, verrà nominato un Commissario Straordinario che, per non più di sei mesi o, in casi eccezionali, di un anno, provvederà all’ordinaria e straordinaria amministrazione e concentrerà in sé tutti i poteri statutariamente attribuiti ad ogni altro organo statutario. Entro il predetto periodo il Commissario provvederà a convocare gli organi competenti a deliberare il ripristino di ordinaria funzionalità del soggetto commissariato.

Nei casi di urgenza, la predetta Gestione straordinaria potrà essere attuata dalla Segreteria Generale della UIL Veneto con le medesime procedure di cui sopra; in tale ipotesi, l’efficacia delle decisioni della Segreteria Generale sarà risolutivamente condizionata alla mancata ratifica del suo operato, nella prima riunione successiva, da parte dell’Esecutivo Regionale.

Art. 18 – Poteri di firma

Sia il Commissario Straordinario di cui al precedente art. 17, sia il Reggente ed il Commissario ad acta di cui all’art. 8 del presente atto, potranno effettuare a firma disgiunta tutti i pagamenti, nessuno escluso, ed ogni altra operazione estintiva di obbligazioni a carico della struttura rappresentata

Art. 19 – Rispetto dello Statuto

Tutti gli iscritti della UIL, e tanto più coloro che ricoprono cariche negli Organi della UIL Veneto a qualsiasi livello della Struttura organizzativa, sono tenuti al rispetto dello Statuto UIL Veneto, del presente Regolamento di Attuazione e delle delibere adottate dagli Organi stessi.

Art. 20 – Provvedimenti disciplinari

Ogni atto o comportamento che costituisca violazione dello Statuto della UIL Veneto, del presente Regolamento di Attuazione e/o dello Statuto della Confederazione Nazionale UIL e/o del relativo Regolamento di attuazione e/o delle delibere legittimamente assunte dagli Organi Statutari collegiali della UIL Veneto o della Confederazione Nazionale UIL, ogni atto o comportamento che sia idoneo a ledere l’interesse o l’immagine del sindacato, ove posto in essere dall’iscritto alla UIL Veneto o da chi ricopra una carica negli organi delle varie strutture associative prese in esame dallo Statuto della UIL Veneto e dal presente Regolamento, sia nell’ambito dell’attività sindacale, sia al di fuori di essa (qualora l’atto o il comportamento abbia inequivoca rilevanza e risonanza nel contesto sindacale), saranno passibili, a seconda della loro gravità, delle seguenti sanzioni:

  1. richiamo scritto;
  2. sospensione da uno a sei mesi dall’iscrizione e/o dalla carica;
  3. destituzione dalla carica ricoperta;
  4. espulsione dall’organizzazione.

L’organo competente a comminare i provvedimenti di cui alle lettere a), b), c), è l’Esecutivo Regionale, che interviene anche a seguito di segnalazioni da parte degli organi di qualsiasi livello della struttura organizzativa.

Il provvedimento di cui alla lettera a) può essere adottato dall’Esecutivo Regionale con la maggioranza semplice dei presenti.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) possono essere adottati dall’Esecutivo Regionale, con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

In caso di particolare gravità e comprovata urgenza, i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), possono essere assunti dalla Segreteria Regionale, ma il relativo provvedimento perde efficacia se non ratificato, con la maggioranza qualificata di cui sopra, dall’Esecutivo Regionale nella prima riunione utile ad esso successiva.

La sanzione al punto d) può essere proposta, sempre con la maggioranza dei due terzi dei presenti, dall’Esecutivo Regionale, ma può essere comminata esclusivamente con le procedure e dagli Organi a ciò deputati dallo Statuto e dal Regolamento della UIL.   

Art. 21 – Recesso dagli accordi di seconda affiliazione

Nel caso in cui l’associazione che abbia stipulato con la UIL Veneto un accordo di seconda affiliazione ai sensi dell’art. 5, 5° comma dello Statuto nazionale UIL, o i propri aderenti, non rispettino il presente Statuto, l’eventuale Regolamento di Attuazione e le delibere adottate dagli Organi, o si rendano colpevoli di infrazione di natura morale o politico-sindacale, la UIL Veneto potrà recedere dall’accordo stesso; a tale fattispecie, non trova applicazione, né in favore di detta associazione, né dei suoi aderenti, la facoltà di presentare ricorso ai sensi dell’art. 10 del presente Regolamento.

Art. 22 – Scioglimento

Lo scioglimento della UIL Veneto può essere deliberato soltanto dal Congresso Regionale della medesima a maggioranza dei tre quarti dei componenti e previo il consenso della Confederazione Nazionale UIL. Il Congresso nominerà i liquidatori e il patrimonio residuo sarà devoluto in favore della Confederazione Nazionale UIL.