APPROVATO DAL CONGRESSO CONFEDERALE REGIONALE DEL 21-22 LUGLIO 2022
Titolo I. La denominazione, gli scopi e le attività
Art. 1 – Denominazione e sede
È costituita la Unione Regionale del Veneto dell’Unione Italiana del lavoro – in breve anche UIL Veneto – sindacato democratico ed unitario delle lavoratrici e dei lavoratori, occupati nel territorio della regione Veneto, nonché delle pensionate e dei pensionati, delle cittadine e dei cittadini (anche laddove non abbiano un rapporto di lavoro), dei giovani i quali dimorino nel predetto territorio regionale, indipendentemente dalle loro convinzioni politiche o religiose e della loro appartenenza etnica, associati per la promozione e la difesa dei diritti ed interessi comuni professionali, economici, sociali, morali ed etici e nel rispetto dei principi di democrazia e libertà affermati sia nella Costituzione repubblicana nata dalla resistenza che dalla Carta dei diritti Fondamentali dell’Unione proclamata al vertice europeo di Nizza.
La UIL Veneto, in conformità al disposto dell’art. 23 dello Statuto Confederale UIL, è il livello di governo della presenza UIL nella regione Veneto ed è costituita in via di associazione da tutte le strutture statutarie della UIL operanti in detta regione.
Negli atti ufficiali, l’Unione Regionale del Veneto, assume la sigla “UIL Veneto”.
La sede della UIL Veneto è in Venezia.
Art. 2 – Scopi, attività e compiti
La UIL Veneto rappresenta la Confederazione UIL nella regione Veneto ed è l’organismo primario di direzione e rappresentanza politica della UIL nell’ambito di detto territorio.
Così come la UIL nazionale, la UIL Veneto è indipendente da qualsiasi influenza di governo, di confessioni e di partiti politici.
L’Unione Regionale, in particolare, nell’ambito territoriale della regione Veneto, svolge i seguenti compiti e attività:
- coordina tutte le organizzazioni sindacali aderenti alla UIL ivi esistenti, svolgendo compiti analoghi a quelli cui la Confederazione UIL assolve su tutto il territorio nazionale, in conformità agli scopi istitutivi indicati dallo Statuto nazionale UIL;
- promuove tutte le iniziative necessarie a realizzare gli obiettivi dell’organizzazione per la politica del territorio e dei servizi;
- gestisce i rapporti ed il confronto con l’Ente Regione sia per i temi di sua diretta competenza sia per le piattaforme rivendicative di categoria che investono responsabilità istituzionali e politiche dell’Ente Regione;
- elabora la linea politica sindacale relativa alle tematiche settoriali, territoriali e sociali di carattere regionale;
- realizza la sintesi e la necessaria coerenza tra le scelte e le politiche generali con le piattaforme settoriali e territoriali nonché con le politiche rivendicative e contrattuali;
- coordina e orienta le politiche organizzative dei coordinatori provinciali;
- promuove, in accordo con le articolazioni competenti, la diffusione della presenza politica della UIL nel territorio della regione;
- in stretto raccordo con la struttura nazionale competente, assume responsabilità politiche e di gestione inerenti la formazione sindacale;
Costituiscono, inoltre, oggetto proprio e specifico delle attività e dei compiti della UIL Veneto, che opera con ampia autonomia politico-sindacale, organizzativa e amministrativa-finanziaria, tutte le iniziative elencate agli artt. 3 e 24 del vigente Statuto nazionale UIL, iniziative che potranno/dovranno essere svolte dalla UIL Veneto nell’ambito del territorio di propria competenza.
La UIL Veneto individua nella bilateralità un importante strumento di partecipazione sociale, concorrendo a realizzare, con la contrattazione collettiva, la società democratica fondata sull’apporto delle formazioni espressione della società civile, riconosciuta dalla Carta Costituzionale. A tal fine favorisce ogni iniziativa formativa della bilateralità, anche mediante la partecipazione in società di formazione e/o in associazioni culturali.
Art. 3 – Modalità di attuazione dell’attività
Ai fini della realizzazione degli scopi, delle attività e dei compiti indicati al precedente articolo, la UIL Veneto attua tutte le iniziative necessarie a realizzare gli obiettivi della Confederazione UIL sul territorio della regione Veneto, avvalendosi delle strutture di servizio e dei coordinamenti, nonché promuovendo l’attività e la costituzione degli Enti precisati all’art. 4 del vigente Statuto nazionale UIL, conformandosi integralmente a quest’ultimo ed al suo Regolamento di Attuazione.
Qualsiasi attività svolta dalla UIL Veneto per il perseguimento dei propri scopi istituzionali a servizio dei lavoratori, dei pensionati e dei cittadini non ha alcun fine di lucro.
A tal fine, la UIL Veneto si conforma alle prescrizioni stabilite al successivo articolo 28 del presente Statuto in tema di divieto della distribuzione di utili, di gratuita devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento e di redazione del rendiconto della gestione al quale assicurare visibilità pubblica.
Art. 4 – Organi della UIL Veneto
Gli Organi della UIL Veneto sono:
a) il Congresso Regionale;
b) il Consiglio Confederale Regionale;
c) l’Esecutivo Confederale Regionale;
d) la Segreteria Regionale;
e) il Tesoriere;
f) il Collegio dei Probiviri Regionale;
g) il Collegio dei Revisori dei conti Regionale;
h) l’Assemblea Confederale Regionale.
Art. 5 – Il Congresso Confederale Regionale
Il Congresso Regionale è il massimo organismo deliberante della UIL Veneto.
Il Congresso Regionale è competente a deliberare su qualunque questione rilevante ai fini dell’indirizzo politico, sindacale, organizzativo e finanziario della UIL Veneto e sulle modifiche statutarie.
Ha, inoltre, il compito di eleggere:
- il Consiglio Confederale regionale
- il Collegio dei Probiviri
- Il Collegio dei Revisori dei conti
- l’Assemblea Confederale Regionale
Il Congresso si celebra ogni 4 anni nell’ambito del calendario congressuale definito dalla UIL nazionale.
Art. 6 – Il Consiglio Confederale Regionale
Il Consiglio Regionale è l’organo di direzione politica ed organizzativa della UIL Veneto e ne individua le linee strategiche politico-sindacali, nell’ambito degli indirizzi già definiti dal Congresso Regionale, stabilendo gli opportuni orientamenti e delineando gli impegni specifici propri, degli Organi dei livelli sotto articolati della Struttura organizzativa e delle altre specifiche articolazioni. Esso è responsabile dell’attuazione delle delibere congressuali della UIL Veneto e della Confederazione (ovviamente con riferimento all’ambito territoriale della regione Veneto) e ne verifica l’applicazione, rispondendo della sua attività al Congresso che lo ha eletto.
Il Consiglio Regionale ha la facoltà di delegare all’Esecutivo Regionale proprie attribuzioni, con riserva o meno di ratifica delle decisioni da questo assunte. Il Consiglio, in particolare, ha i seguenti compiti:
- deliberare in ordine alla convocazione del Congresso Regionale, fissandone la data, il luogo, l’ordine del giorno e le modalità di partecipazione e di svolgimento, e provvedendo altresì all’adozione del Regolamento Congressuale che deve stabilire, tra l’altro, le modalità di svolgimento, i quorum e le maggioranze da raggiungersi nelle votazioni del Congresso Regionale;
- vigilare sull’attività degli Organi a tutti i livelli della Struttura organizzativa;
- eleggere, all’atto della sua prima riunione, che deve tenersi alla conclusione del Congresso Regionale di nomina, con votazioni distinte e in sequenza successive, il Presidente, il Segretario Generale Regionale, il Tesoriere Regionale, la Segreteria Regionale, l’Esecutivo Regionale;
- deliberare, a maggioranza dei due terzi dei propri componenti, l’adozione o le modifiche di un eventuale Regolamento di Attuazione del presente Statuto;
- deliberare sulla ratifica dei provvedimenti adottati in via d’urgenza dall’Esecutivo Regionale o a quest’organo delegati con riserva di ratifica;
- deliberare, a maggioranza dei due terzi dei componenti, l’approvazione del presente Statuto in via provvisoria e con effetto temporalmente limitato sino alla convocazione del primo Congresso Regionale successivo, al quale verrà demandata la approvazione definitiva o la modifica dello Statuto stesso; a tal fine sarà costituita su approvazione del primo Consiglio Confederale Regionale una commissione statuto che avrà il compito di definire il testo definitivo da proporre al congresso.
- deliberare, a maggioranza dei due terzi dei componenti, modifiche del presente Statuto, ove le stesse rispondano ad esigenze di urgenza connesse alla operatività delle strutture organizzative o all’esigenza di adeguamento a previsioni di legge, che ne impongano l’adozione senza poter attendere la convocazione del Congresso Regionale, ferma restando la necessità che tali modifiche siano ratificate dal primo Congresso Regionale successivo, pena, in difetto, la perdita di efficacia delle stesse;
- eleggere, n. 7 (sette) componenti quali coordinatori provinciali, uno per ogni provincia, quali referenti della UIL Veneto, incaricati a titolo fiduciario del coordinamento dell’attività della UIL Veneto sul territorio.
- Il Consiglio Confederale Regionale ha facoltà di delegare propri compiti, per casi particolari, all’Esecutivo Confederale Regionale.
Salvo convocazioni straordinarie, il Consiglio Regionale si riunisce due volte l’anno ed ogni qualvolta la Segreteria Generale lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due terzi dei suoi componenti.
I componenti del Consiglio restano in carica sino alla celebrazione del successivo Congresso Regionale, che procederà all’elezione dei nuovi componenti.
Salvo per la prima riunione, è il Segretario Generale Regionale a convocare il Consiglio Confederale Regionale.
I criteri di composizione del Consiglio Confederale Regionale saranno precisati nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.
Art.6 bis – L’Assemblea Confederale Regionale
- L’Assemblea Confederale Regionale è un organo privo di potere deliberativo e di specifiche competenze, ma è la sede nella quale si realizza liberamente il confronto e il dibattito su ogni tema di politica sindacale di interesse per la Uil Veneto.
- L’Assemblea elegge al proprio interno, all’atto della sua prima riunione, il Presidente, il quale ne dirige i lavori ed al quale compete convocarla, su richiesta del Segretario Generale Regionale o di un numero di suoi componenti pari almeno ad un terzo.
- I componenti dell’Assemblea Confederale Regionale restano in carica sino alla celebrazione del successivo Congresso Regionale, che procederà all’elezione dei nuovi componenti.
- I criteri di composizione dell’assemblea Confederale Regionale saranno precisati nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.
Art. 7 – L’Esecutivo Confederale Regionale
L’Esecutivo Regionale si riunisce, su convocazione del Segretario Generale Regionale, almeno quattro volte all’anno, ovvero quando ne facciano richiesta almeno i due terzi dei propri componenti. Esso è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e, salve diverse specifiche disposizioni contenute nel presente Statuto, delibera a maggioranza semplice dei partecipanti alla riunione.
L’Esecutivo Confederale Regionale cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio Regionale, risponde ad esso della sua attività e, in particolare, ha i seguenti compiti:
- promuovere lo sviluppo della UIL Veneto, programmando le politiche organizzative e le iniziative per il proselitismo e i piani di sviluppo della presenza organizzata;
- deliberare sulle questioni ad esso delegate dal Consiglio Confederale Regionale;
- amministrare il patrimonio associativo e approvare i rendiconti consuntivi e i preventivi di spesa, entro i primi quattro mesi di ogni anno;
- attuare il coordinamento della operatività e della gestione delle strutture indicate all’art. 4 dello Statuto Confederale UIL;
- adottare i provvedimenti disciplinari come previsto dallo Statuto UIL;
- assumere ogni intervento finalizzato al miglior funzionamento degli organi associativi, per il controllo e l’intervento sulle altre articolazioni territoriali del Sindacato;
- accertare i casi di decadenza dall’incarico e/o da componente degli organi statutari di qualsiasi struttura associativa a qualsiasi livello, dei dirigenti che incorrano nei casi di incompatibilità previsti dallo Statuto UIL;
- adottare, con delibera assunta a maggioranza dei due terzi dei presenti, i provvedimenti di gestione straordinaria ai sensi dello Statuto UIL;
- approvare il Regolamento del rimborso delle spese redatto dalla Segreteria;
- assumere ogni altra decisione affidatagli dal presente Statuto.
I criteri di composizione dell’Esecutivo Confederale regionale saranno precisati nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.
Art. 8 – La Segreteria Regionale
La Segreteria Regionale opera nel quadro degli orientamenti politico-sindacali definiti dal Congresso Regionale e delle linee strategiche decise dal Consiglio Confederale Regionale, cura l’esecuzione delle delibere dell’Esecutivo Confederale Regionale e, in particolare, ha i seguenti compiti:
- assicura la continuità della gestione della UIL Veneto;
- assicura la direzione quotidiana delle attività e realizza un rapporto sistematico con i vari ambiti, sia confederali che territoriali, nonché con le altre articolazioni della UIL Veneto;
- provvede alla organizzazione e al funzionamento delle strutture operative e ne coordina l’attività nei vari campi;
- delibera su tutte le questioni che hanno carattere d’urgenza;
- cura le pubblicazioni e gli strumenti di comunicazione e informazione della UIL Veneto;
- autorizza la presentazione all’Esecutivo Confederale Regionale e, quindi, al Consiglio Confederale Regionale, delle relazioni annuali politico-sindacali ed organizzative del Segretario Generale;
- delibera la presentazione al Congresso Regionale della propria Relazione generale sull’attività svolta nel periodo di svolgimento del proprio incarico;
La Segreteria Regionale opera in modo collegiale pur con le diverse competenze dei suoi componenti, ripartite su proposta del Segretario Generale e deliberata dalla Segreteria stessa.
Art. 9 – Il Segretario Generale Regionale
Il Segretario Generale Regionale è eletto dal Consiglio Regionale tra i suoi membri e dura in carica per il medesimo periodo di durata in carica del Consiglio che lo ha eletto; egli ha la legale rappresentanza della UIL Veneto; conseguentemente rappresenta quest’ultima di fronte a terzi e in giudizio e può impegnarla senza limitazione alcuna, con facoltà di delegare altro componente della Segreteria Regionale, nonché il Tesoriere Regionale o anche soggetti terzi, al compimento di attività o alla esecuzione di singoli atti, di natura amministrativa, contabile, finanziaria e/o fiscale o di altri compiti di carattere accessorio e/o meramente strumentale rispetto agli scopi dell’Organizzazione. Egli ha, inoltre, autonoma facoltà di delegare proprie specifiche funzioni relative alla esecuzione dei poteri-doveri istituzionali della Segreteria Regionale ad altro componente di quest’ultima.
Il Segretario Generale Regionale convoca la Segreteria Regionale, ne coordina i lavori, propone la ripartizione ed attribuzione, all’interno di essa, degli incarichi operativi e l’affidamento degli ambiti tematici e di impegno.
Il Segretario Generale Regionale convoca, su mandato della Segreteria Regionale, il Consiglio Regionale e l’Esecutivo Regionale.
Al Segretario Generale Regionale compete la rappresentanza nei rapporti con la Confederazione UIL, nonché con le strutture, sia confederali che di categoria, di altre Organizzazioni Sindacali operanti nel Veneto e con gli interlocutori istituzionali a livello del territorio; gli competono, altresì, i rapporti con tutte le strutture e le articolazioni organizzative della UIL presenti nel Veneto e nelle altre realtà regionali; più in generale, gli compete la direzione delle politiche sindacali, rivendicative e non, ed in generale delle strategie politico-sindacali della UIL Veneto, in conformità agli orientamenti politici espressi dal Congresso e dal Consiglio Regionale, nonché ogni attività relativa alla comunicazione.
Art. 10 – Il Tesoriere Regionale
Il Tesoriere Regionale è eletto dal Consiglio Regionale (su proposta del Segretario Generale Regionale) tra i propri membri e dura in carica per il medesimo periodo di durata in carica del Consiglio che lo ha eletto; egli partecipa, ai lavori della Segreteria Regionale e dell’Esecutivo Regionale.
Il Tesoriere Regionale è responsabile della gestione economica e finanziaria della UIL Veneto, assicura la compatibilità tra le uscite e le entrate, sovraintende alla regolare tenuta della contabilità e ne garantisce la legittimità e la correttezza, cura il regolare adempimento degli obblighi amministrativi e tributari dell’Associazione, cura gli incassi ed esegue i pagamenti per conto di questa, congiuntamente con il Segretario Generale, e la rappresenta, sempre congiuntamente con il Segretario Generale, nei confronti delle banche e degli altri istituti finanziari.
Entro i primi quattro mesi di ogni anno, il Tesoriere – previo esame preliminare da parte del Collegio Regionale dei Revisori e della Segreteria Regionale – presenta all’Esecutivo regionale il rendiconto consuntivo dell’anno precedente e il bilancio preventivo dell’anno in corso per la discussione ed approvazione.
Il Tesoriere Regionale risponde personalmente della mancata esecuzione degli adempimenti relativi alle materie a lui affidate.
Art. 11 – Il Collegio Regionale dei Revisori
Il Collegio dei Revisori controlla e verifica la regolarità nella redazione della contabilità e nella tenuta dei relativi libri obbligatori e il corretto compimento degli adempimenti fiscali e contributivi e degli atti amministrativi, effettuando a tal fine le verifiche del caso e riunendosi almeno ogni tre mesi, ovvero ogni volta lo ritengano necessario il Presidente o la maggioranza dei suoi componenti. Sempre ai fini di cui sopra, il Collegio propone al Tesoriere, alla Segreteria Regionale o all’Esecutivo Regionale i miglioramenti organizzativi e procedurali che ritiene opportuni, segnalando le eventuali carenze o disfunzioni. A sua volta, il Collegio riceve dal Tesoriere Regionale, preventivamente rispetto all’esame da parte della Segreteria Generale, copia dei consuntivi e preventivi annuali al fine di esprimere il proprio parere preventivo al riguardo.
Il Collegio redige annualmente e presenta al Consiglio Confederale Regionale la relazione sul proprio operato.
Il Collegio presenta al Congresso Regionale una relazione sulla propria attività nel periodo tra un Congresso e l’altro.
Art. 12 – Il Collegio Regionale dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è giudice di prima istanza avverso i provvedimenti di competenza della UIL Veneto e delle articolazioni direttamente collegate.
Ulteriori compiti ed il funzionamento sono indicati nello Statuto UIL e nel regolamento di attuazione.
Art. 13 – Convocazione e riunione degli organi in caso di situazioni emergenziali
In presenza di situazioni epidemiologiche o emergenziali di qualsivoglia natura, che rendano pericoloso per la salute e/o la sicurezza delle persone lo svolgimento dei lavori in presenza e disagevole la trasmissione degli avvisi di convocazione con gli strumenti di posta ordinaria, le riunioni di tutti gli organi della UIL Veneto possono essere convocate con avvisi trasmessi senza formalità, anche soltanto agli indirizzi di posta elettronica ordinaria dei componenti degli organi medesimi e possono svolgersi in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente dell’assemblea o del Collegio, è trasmesso ai componenti con le medesime modalità previste per la convocazione.
Art. 14 – Vigilanza sull’attività delle strutture di servizio
La UIL Veneto, quale soggetto a cui compete il coordinamento dell’articolazione organizzativa della UIL sul territorio regionale, vigila sul corretto svolgimento dell’attività di tutti gli Enti, Associazioni e Istituti promossi dalla UIL e indicati nel regolamento di attuazione al presente Statuto nell’ambito dell’art.4 dello statuto UIL, preposti alla gestione delle strutture di servizio apprestati a beneficio degli iscritti e degli aderenti alla UIL.
Tale vigilanza è effettuata dall’Esecutivo Confederale Regionale, il quale riceve i rendiconti consuntivi e i bilanci preventivi delle suddette strutture di servizio, li esamina con il supporto del Tesoriere regionale e – occorrendo – del Collegio dei Revisori dei conti, e può impartire direttive ed istruzioni mirate ad eliminare disfunzioni, comportamenti non improntati a correttezza e trasparenza e/o deviazioni dalla regolare applicazione dello Statuto della UIL Veneto e da quello della Confederazione nazionale della UIL; e riceve altresì annualmente una essenziale relazione sull’attività svolta e sulle principali problematiche riscontrate, su cui l’Esecutivo regionale compie un controllo di merito.
L’Esecutivo Regionale può compiere ispezioni presso le menzionate strutture di servizio; può chiedere l’esibizione di fascicoli e di documenti; può richiedere ai Responsabili delle strutture medesime relazioni specifiche su talune materie inerenti l’espletamento delle rispettive attività.
In caso di urgenza, le riferite competenze dell’Esecutivo Regionale possono venire esercitate dalla Segreteria Regionale. Quest’ultima è sempre competente, anche se non ricorrano motivi d’urgenza, ai fini della verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e fiscali.
Art. 15 – Democrazia interna
La vita interna della UIL si ispira ai principi della democrazia e della partecipazione, della piena autonomia della UIL, dell’efficienza gestionale, della trasparenza e della responsabilità.
È assegnata centralità al sistema di regole che normano la partecipazione, le incompatibilità interne ed esterne, le gestioni straordinarie, i provvedimenti disciplinari ed i limiti di età e di mandato che si rinvengono nella parte quarta dello Statuto della UIL nazionale.
Art. 16 – Modifica dello Statuto
Il presente Statuto non può essere modificato che dal Congresso Regionale della UIL Veneto, salva apposita delibera adottata in sede congressuale che attribuisca uno specifico mandato al Consiglio Regionale.
Art. 17 – Regolamento di Attuazione
Per la concreta applicazione delle norme contenute nel presente Statuto e per ulteriormente regolamentare la vita dell’Organizzazione, la UIL Veneto, e per essa il Consiglio Confederale Regionale con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti, può adottare e adeguare nel tempo, un “Regolamento di Attuazione”.
Art. 18 – Trattamento dati personali
Per consentire il corretto e completo svolgersi dell’attività sindacale sul territorio, come previsto dagli articoli 23 e ss. Dello statuto UIL, la Uil Veneto potrà trattare per conto della UIL Nazionale i dati degli iscritti alla medesima (nome, cognome, indirizzo mail ,numero di tessera sindacale ,categoria di appartenenza, etc.) e tra questi i dati rientranti in categorie particolari ex art.9 GDPR-tra cui in particolare dati personali “che rivelino […] l’appartenenza sindacale” – limitatamente a quanto strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità statutariamente previste, perseguite dalla UIL Nazionale per il tramite della UIL Veneto.
Il trattamento avverrà nel pieno rispetto della normativa italiana (D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101 del 2018) e dalla normativa europea (Reg. UE 2016/679) e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 19 – Statuto nazionale UIL
Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa esplicito riferimento, con rinvio mobile, allo Statuto della Confederazione UIL ed al suo Regolamento di Attuazione, restando precisato che, per individuare le disposizioni specificamente richiamate, bisogna avere riguardo al testo statutario vigente.
Le disposizioni del presente Statuto che potessero essere ritenute contrastanti con il vigente Statuto nazionale della UIL o con il suo Regolamento di Attuazione sono considerate nulle ed inefficaci e sono sostituite di diritto da quelle contenute nel vigente Statuto nazionale della UIL e/o nel predetto Regolamento.
Art. 20 – CST e Coordinatori provinciali
Con l’approvazione del presente Statuto, si dà atto del definitivo superamento delle camere sindacali territoriali e di ogni loro organismo, di fatto già non più operanti nella Regione Veneto.
Contestualmente si procede all’istituzione di n. 7 coordinatori provinciali, uno per ciascuna delle provincie del territorio regionale, eletti dal Consiglio Confederale Regionale al suo interno, i cui compiti saranno precisati nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.
Art. 21 – Norma transitoria
Entro centottanta giorni dall’approvazione del presente Statuto, l’Esecutivo Confederale Regionale effettuerà la revisione delle situazioni e di tutti gli atti, anche di contenuto negoziale, in essere stipulati con altri soggetti (quali, ad esempio, contratti, convenzioni e accordi di seconda affiliazione, articolazione di proprie strutture), al fine di attuare le opportune valutazioni ed eventuali adeguamenti alla luce delle modifiche statutarie.